Google Transparency Report

Apprendo da un articolo di Massimo Mantellini dell’esistenza del Google Transparency Report

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Si tratta di un report che indica tutte le richieste pervenute a Google via web di rimozione di contenuti dal database del noto motore di ricerca per asserita violazione di copyright.

Dalla lettura dei dati scopriamo che i prodotti Microsoft sono di gran lunga quelli per i quali pervengono le maggiori richieste di rimozione (oltre 2.500.000 nell’ultimo anno per contenuti coperti da copyright presenti su oltre 23.000 domini).

Il secondo detentore di copyright con più richieste di rimozione è la Nbc Universal (circa 1 milione di richieste su 15.000 domini nell’ultimo anno) cui fa parte la divisione Universal Studios con i suoi oltre 4.000 film e diverse serie tv di successo (American Pie,The Fast and The Furious,The Mummy,The Hulk,Bring It On,Jurassic Park, etc).

Al terzo posto la RIAA che raggruppa diverse etichette discografiche con 415.000 richieste.

Il dominio più bersagliato è filestube.com seguito da torrentz.eu

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I blog (anche giornalistici) non rientrano nei prodotti editoriali della legge sull’editoria, non devono essere registrati e non sono stampa clandestina.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito dal suo blog ci informa della storica sentenza della Cassazione che ha posto fine a cinque anni di dispute dottrinarie sulla natura dei blog e sulla loro eventuale “clandestitinità” in caso di non registrazione presso l’apposito registro delle testate editoriali del Tribunale.

La vicenda ha tratto origine dal caso di Carlo Ruta , giornalista  e saggista siciliano, condannato nel 2008 dal tribunale di Modica per il reato di stampa clandestina, pronuncia confermata poi nel 2011 dalla Corte di appello di Catania.
Il giornalista curava saltuariamente  un blog denominato, Accade in Sicilia, che forniva un informazione sui fenomeni mafiosi presenti sul territorio siciliano  che, a un certo punto era divenuto oggetto di una querela per diffamazione da parte di un Magistrato sentitosi offeso da alcuni scritti presenti sul blog.
Il tribunale di Modica aveva ritenuto in primo grado che  il blog del saggista fosse  una vera e proprio testata giornalistica, e che, pertanto, da un lato dovesse considerarsi “prodotto editoriale” secondo quanto previsto dalla legge nl. 62/2001, dall’altro, proprio in quanto “stampa periodica, dovesse essere registrato presso il Tribunale competente, La Corte d’appello di Catania aveva,  come si è detto, confermato il tutto.

La Corte di Cassazione ha finalmente riconosciuto, si spera ponendo la parola fine a ogni possibile dubbio interpretativo, che i blog non sono un prodotto editoriale e non necessitano di registrazione assolvendo dal reato di stampa clandestina il Ruta.

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Capire la rivoluzione digitale

Un video di Stefano Quintarelli che presenta una ben fatta introduzione sul tema “Capire la rivoluzione digitale” estratto dal master in Marketing e comunicazione digitale del Sole 24 Ore.

httpv://vimeo.com/40575844

 

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Privacy e Smartphone

In un recente articolo pubblicato su technologyreview.com, la rivista del MIT, è stata intervistata Jeanette Horan, chief information officer della IBM, la quale ha spiegato che la recente policy aziendale di consentire ai propri dipendenti di utilizzare lo smartphone che preferiscono (piuttosto che riceverlo in dotazione dall’azienda) ha creato molti problemi di sicurezza e di privacy.

Vi sono innanzitutto i servizi di cloud storing come dropbox o icloud che possono consentire ad un dipendente di mettere a rischio contenuti aziendali sensibili e importanti con un semplice click.

Vi sono, poi, servizi utili ma assolutamente oscuri in ordine alle modalità con cui sono gestite le enormi quantità di dati sensibili che raccolgono. Un esempio è Siri, il servizio di assistente vocale della apple.

La Horan si domanda dove, chi e per quali finalità  conservi tutte le queries vocali fatte dagli utenti che usano Siri in tutto il mondo. Per esempio Siri può essere utilizzato per dettare sms vocalmente ma non tutti sanno che i contenuti vocali sono inviati ad un server remoto che li interpreta e restituisce un risultato. Che fine fa tutta questa enorme mole di informazioni inviata ai server remoti? Ne viene conservata traccia? Per essere utilizzata in che modo?

Di esempi se ne potrebbero fare molti forse il più clamoroso è whatsapp che sta sostituendo i servizi di messagistica delle compagnie telefoniche tradizionali. Anche in questo caso c’è da domandarsi se ci si possa fidare di far gestire ad una società privata una tale mole di informazioni sensibili (ricordando che tamite whatsapp possono essere inviati anche immagini, file audio oltre che la propria posizione gps).

Questa è una tematica scottante e molto sottovalutata che, se ne avrò il tempo, vorrei approfondire.

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Condominio, la riforma esce a pieni voti dal comitato ristretto della commissione Giustizia della Camera

In sintesi, la riforma prevede, tra le norme più importanti: l’estensione della disciplina ai supercondominii, la possibilità dei condomini di chiedere all’amministratore la diffida all’uso difforme delle parti comuni, maggioranze più facili per decidere le innovazioni (con casistica più ampia), norme specifiche per installare antenne tv satellitari, pannelli solari e impianti di videosorveglianza, criterio di competenza per il rendiconto condominiale e regole ampie per il controllo dei giustificativi di spesa, la riduzione a solo un terzo dei millesimi (e non delle teste) come maggioranza minima per approvare le delibere in seconda convocazione, il divieto per i creditori di rivalersi sui condomini in regola con i pagamenti delle rate e la solidarietà tra acquirente e venditore dell’appartamento sinché l’amministratore non venga avvisato della vendita, la possibilità di cambiare le tabelle quando le modifiche alterano per almeno il 20% i valori proporzionali dell’edificio, la prededucibilità delle rate condominiali per manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il termine per gli emendamenti è il 5 giugno 2012.

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Il testo approvato dal Senato e modificato dalla Commissione

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Divorzio breve alla prima prova

…le tre proposte di legge che puntano a ridurre il tempo necessario per sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, alle ultime battute in commissione Giustizia alla Camera sono state approvate senza grandi resistenze…

La leggina è di due soli articoli: il primo riduce da tre a un anno – dal giorno della comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale – il periodo minimo di separazione ininterrotta per poter presentare la domanda consensuale di divorzio. Il secondo anticipa lo scioglimento della comunione legale, sempre alla data dell’udienza.

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Il testo approvato su Altalex

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Stesso incidente, sentenze opposte

I passeggeri puniti più del pirata

Omicidio colposo per il conducente, volontario per gli amici seduti dietro.

La diversa interpretazione di due tribunali

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Il contratto predisposto da Apple per chi vuole sviluppare applicativi per Iphone

La EFF è riuscita a mettere le mani sul contratto che la Apple fa firmare a chi intende sviluppare applicati per iphone.

Molti i siti internazionali che ne parlano. Ecco alcune delle clausole inserite nel contratto:

  • CONFIDENZIALITA’: gli sviluppatori non possono parlare con nessuno nè del contratto e delle sue clausole, nè di versioni pre-release di iTunes, del sistema operativo dell’iPhone, o degli applicativi di sviluppo iPhone SDK (eccetto tra sviluppatori), o del dispositivo stesso.
  • divieto di pubblicare applicativi non autorizzati da Apple sullo store noto col nome CYDIA.
  • la RESPONSABILITA’ di Apple nei confronti degli sviluppatori è limitata ad un massimale di $50 mentre gli sviluppatori sono illimitatamente responsabili nei confronti di Apple qualora un terzo dovesse agire legalmente nei suoi confronti a causa degli applicativi sviluppati.
  • vietato il REVERSE ENGINEERING ed aggiungere funzionalità al sistema operativo.
  • Apple si riserva il diritto a sua completa discrezionalità di REVOCARE l’autorizzazione data ad un applicativo in qualsiasi momento.
  • Se l’applicativo vuole essere distribuito nel mondo lo sviluppatore deve garantire che lo stesso rispetti le leggi statunitensi note come CAN-SPAM Act e Children’s Internet Protection Act, ed anche tutte le normative esistenti in ciascuno degli stati dove l’applicativo sarà distribuito.

Approfondimenti:

  1. EFF
  2. Wired Magazine
  3. Cnet News
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Il pensiero di Lessig su youtube

Lawrence Lessig è unanimemente riconosciuto come uno dei maggiori esperti di internet e di diritto delle nuove tecnologie.

Nel suo recente intervento alla Camera dei Deputati invitato da Gianfranco Fini, ospite d’onore chiamato a parlare della candidatura al Nobel per la Pace di Internet, mi hanno particolarmente colpito le sue parole su youtube e sulla sua capacità di sviluppare la creatività delle persone.

“if the same rules that apply to old forms of media were applied to this platform it would made this creativity impossible. Youtube uploads in every 1 minute 20 hours of video…any rule that would require preclearance of that content would be rules that require sites like youtube to close.”

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Caso Google / Vividown alcune considerazioni sulla normativa privacy

I dirigenti di Google sono stati condannati per violazione della normativa privacy italiana.

Innanzitutto è opportuno sottolineare che l’azione non è stata rivolta nei confronti di Google Inc con sede in Mountain View CA 94043 (USA) ma nei confronti di Google Italia S.r.l. con sede in Milano, Corso Europa 2.

Google Italia S.r.l. formalmente non gestisce i server e non è titolare dei domini nè italiani nè americani e sono certo che avrà sostenuto di non essere la responsabile dei contenuti di google come già tante volte ha fatto in sede di ricorsi al Garante Privacy dove generalmente si difende affermando di svolgere “mera attività di supporto delle altre società del gruppo nel campo del marketing, ricerca clienti – clienti e non utenti – e raccolta della pubblicità”

Sarà, dunque, interessante leggere quali argomentazioni giuridiche sono state utilizzate dal Tribunale per ritenerla responsabile. E’ evidente che se i dirigenti di Google Italia sono stati considerati responsabili non è stata riconosciuta come valida la teoria che il trattamento dei dati sarebbe svolto solo ed unicamente da Google Inc, l’unica ad avere la gestione dei server disclocati in territorio americano.

Se, dunque, il trattamento dei dati è svolto anche da Google Italia si superano le perplessità sulla applicabilità della normativa privacy italiana sollevate da alcuni commentatori.

Passiamo ora ad analizzare il merito. Non avendo reperito on-line il dispositivo della sentenza (tutti i quotidiani fanno un generico cenno ad una condanna per violazione della normativa privacy senza indicare quali norme nello specifico sarebbero state violate) posso solo supporre che ai dirigenti di Google Italia S.r.l nella loro qualità di responsabili del trattamento dei dati sia stata contestato di aver violato l’art 169 del Codice Privacy il quale dispone al primo comma:

“Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con l’arresto sino a due anni.”

L’art 33 apre il capo del codice dedicato alle misure di sicurezza minime e a sua volta richiama anche l’art. 31 che, sulle misure di sicurezza, più genericamente afferma: “1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.”

Si tratta, dunque, di stabilire se le misure di sicurezza predisposte da Google siano o non siano idonee ad impedire o quantomeno limitare la pubblicazione di video che ledano il diritto alla privacy. Difficile dirlo senza aver letto gli atti del processo. Sarà certamente rilevante stabilire, per esempio, se esistevano all’epoca dei fatti delle linee guida interne per bloccare i video lesivi della privacy, se erano state predisposte apposite risorse umane e non (procedure automatizzate di scansione video) per scremare determinati tipi di video; se esistevano delle procedure che consentissero di segnalare tempestivamente e far sospendere la visibilità di un video.

Certo è che le parole del consulente tecnico nominato dal giudice, dott. Battiato, pesano come macigni avendo egli affermato che al giorno d’oggi già esistono gli strumenti tecnici in grado di automatizzare il processo di analisi e “di inferire informazioni rispetto ad un certo numero di classi semantiche” con ciò intendendo dire, probabilmente, che Google già avrebbe potuto prevedere all’epoca dei fatti dei sistemi automatizzati in grado di individuare video “sospetti”.
 
Difficile, dunque, criticare una decisione senza aver prima letto la sentenza del giudice ed, aggiungo io, anche le relazioni dei consulenti tecnici nominati.
Concordo, quindi, con la posizione di Stefano Quintarelli che invita alla prudenza prima di esprimere un giudizio sulla base di semplici comunicati stampa.
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