I blog (anche giornalistici) non rientrano nei prodotti editoriali della legge sull’editoria, non devono essere registrati e non sono stampa clandestina.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito dal suo blog ci informa della storica sentenza della Cassazione che ha posto fine a cinque anni di dispute dottrinarie sulla natura dei blog e sulla loro eventuale “clandestitinità” in caso di non registrazione presso l’apposito registro delle testate editoriali del Tribunale.

La vicenda ha tratto origine dal caso di Carlo Ruta , giornalista  e saggista siciliano, condannato nel 2008 dal tribunale di Modica per il reato di stampa clandestina, pronuncia confermata poi nel 2011 dalla Corte di appello di Catania.
Il giornalista curava saltuariamente  un blog denominato, Accade in Sicilia, che forniva un informazione sui fenomeni mafiosi presenti sul territorio siciliano  che, a un certo punto era divenuto oggetto di una querela per diffamazione da parte di un Magistrato sentitosi offeso da alcuni scritti presenti sul blog.
Il tribunale di Modica aveva ritenuto in primo grado che  il blog del saggista fosse  una vera e proprio testata giornalistica, e che, pertanto, da un lato dovesse considerarsi “prodotto editoriale” secondo quanto previsto dalla legge nl. 62/2001, dall’altro, proprio in quanto “stampa periodica, dovesse essere registrato presso il Tribunale competente, La Corte d’appello di Catania aveva,  come si è detto, confermato il tutto.

La Corte di Cassazione ha finalmente riconosciuto, si spera ponendo la parola fine a ogni possibile dubbio interpretativo, che i blog non sono un prodotto editoriale e non necessitano di registrazione assolvendo dal reato di stampa clandestina il Ruta.

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