I passeggeri puniti più del pirata
Omicidio colposo per il conducente, volontario per gli amici seduti dietro.
La diversa interpretazione di due tribunali
Diritto dei consumatori, nuove tecnologie, diritto dell’informatica ed altro ancora
La diversa interpretazione di due tribunali
La EFF è riuscita a mettere le mani sul contratto che la Apple fa firmare a chi intende sviluppare applicati per iphone.
Molti i siti internazionali che ne parlano. Ecco alcune delle clausole inserite nel contratto:
Approfondimenti:
Lawrence Lessig è unanimemente riconosciuto come uno dei maggiori esperti di internet e di diritto delle nuove tecnologie.
Nel suo recente intervento alla Camera dei Deputati invitato da Gianfranco Fini, ospite d’onore chiamato a parlare della candidatura al Nobel per la Pace di Internet, mi hanno particolarmente colpito le sue parole su youtube e sulla sua capacità di sviluppare la creatività delle persone.
I dirigenti di Google sono stati condannati per violazione della normativa privacy italiana.
Innanzitutto è opportuno sottolineare che l’azione non è stata rivolta nei confronti di Google Inc con sede in Mountain View CA 94043 (USA) ma nei confronti di Google Italia S.r.l. con sede in Milano, Corso Europa 2.
Google Italia S.r.l. formalmente non gestisce i server e non è titolare dei domini nè italiani nè americani e sono certo che avrà sostenuto di non essere la responsabile dei contenuti di google come già tante volte ha fatto in sede di ricorsi al Garante Privacy dove generalmente si difende affermando di svolgere “mera attività di supporto delle altre società del gruppo nel campo del marketing, ricerca clienti – clienti e non utenti – e raccolta della pubblicità”
Sarà, dunque, interessante leggere quali argomentazioni giuridiche sono state utilizzate dal Tribunale per ritenerla responsabile. E’ evidente che se i dirigenti di Google Italia sono stati considerati responsabili non è stata riconosciuta come valida la teoria che il trattamento dei dati sarebbe svolto solo ed unicamente da Google Inc, l’unica ad avere la gestione dei server disclocati in territorio americano.
Se, dunque, il trattamento dei dati è svolto anche da Google Italia si superano le perplessità sulla applicabilità della normativa privacy italiana sollevate da alcuni commentatori.
Passiamo ora ad analizzare il merito. Non avendo reperito on-line il dispositivo della sentenza (tutti i quotidiani fanno un generico cenno ad una condanna per violazione della normativa privacy senza indicare quali norme nello specifico sarebbero state violate) posso solo supporre che ai dirigenti di Google Italia S.r.l nella loro qualità di responsabili del trattamento dei dati sia stata contestato di aver violato l’art 169 del Codice Privacy il quale dispone al primo comma:
“Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con l’arresto sino a due anni.”
L’art 33 apre il capo del codice dedicato alle misure di sicurezza minime e a sua volta richiama anche l’art. 31 che, sulle misure di sicurezza, più genericamente afferma: “1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.”
Si tratta, dunque, di stabilire se le misure di sicurezza predisposte da Google siano o non siano idonee ad impedire o quantomeno limitare la pubblicazione di video che ledano il diritto alla privacy. Difficile dirlo senza aver letto gli atti del processo. Sarà certamente rilevante stabilire, per esempio, se esistevano all’epoca dei fatti delle linee guida interne per bloccare i video lesivi della privacy, se erano state predisposte apposite risorse umane e non (procedure automatizzate di scansione video) per scremare determinati tipi di video; se esistevano delle procedure che consentissero di segnalare tempestivamente e far sospendere la visibilità di un video.
Il caso del giorno è la sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato tre dirigenti di Google a 6 mesi, con la sospensione condizionale della pena, per violazione delle privacy, assolvendoli invece dal reato di diffamazione per la pubblicazione su Google di un video che mostrava un ragazzino disabile insultato e picchiato da alcuni compagni di scuola di un istituto tecnico di Torino.
Molti i commenti dei più autorevoli quotidiani e blogger della rete. C’è chi critica aspramente la sentenza, chi la elogia e chi, cautamente, suggerisce di attendere la sentenza (che verrà depositata entro 90 giorni).
Tra i tanti commenti suggerisco di leggere quello di Manlio Cammarata che inquadra molto bene quali sono le norme applicabili al caso concreto e quello di Guido Scorza che analizza un po’ più in dettaglio la nostra normativa sulla privacy.
Per chi volesse approfondire potrà anche leggere
Commento Avv. Pisapia – legale di Google
Commento Avv. Scorza
Commento Elvira Berlingeri
Commento Luca De Biase
Commento Massimo Cavazzini
Commento Maurizio Gasparri ex ministro delle Comunicazioni e attuale presidente del gruppo parlamentare PDL al Senato
Articolo Punto-Informatico
Interessante articolo pubblicato su Wired
L’iphone ed anche il futuro Ipad hanno un sistema operativo che impedisce l’installazione di applicazioni di terze parti. Chiunque voglia sviluppare applicazioni deve farlo con un kit distribuito da apple a pagamento e successivamente, previa verifica da parte di Apple, l’applicazione sarà firmata digitalmente da Apple, che provvederà a renderla scaricabile dall’App Store. Tutto ciò che viene venduto a pagamento sull’App Store prevede che gl introiti siano divisi in questo modo: 70% al programmatore 30% alla Apple.
Ovviamente questo stretto controllo effettuato dalla Apple ha già portato in passato a delle polemiche poichè Apple non consente in alcun modo alle applicazioni di integrarsi con il sistema operativo dell’iphone nè inserire nuove funzionalità.
Alcuni esempi?
All’inizio il s.o. dell’iphone non prevedeva la possibilità di inviare mms o la possibilità di fare copia e incolla di testi. Trattandosi di difetti insiti nel sistema operativo Apple non ha consentito a sviluppatori terzi di mettere in vendita applicativi che integrassero queste funzionalità sul proprio dispositivo.
Altro esempio è la querelle avuta con Google che aveva sviluppato un software, “Google Voice”, che doveva consentire agli utenti di usare l’iphone per effettuare telefonate voip (sfruttando cioè la rete e, quindi, a costi molto competitivi). Apple non ha autorizzato la distribuzione del software sull’app store costringendo Google a ripensare il proprio applicativo trasformandolo in web-based cosicchè potesse essere utilizzato tramite il browser integrato nell”iphone.
Alcune interessanti considerazioni sulla politica Apple le trovate su Techcrunch (in inglese)
Ovviamente esiste un modo per installare applicativi di terze parti e consiste nel installare un crack che sblocca il telefono. Questa operazione viene chiamata jailbreak (letteralmente: evadere dal carcere).
Secondo la Apple questa operazione lede negli Stati Uniti la normativa a tutela del diritto d’autore, il Digital Millennium Copyright Act approvato nel 1998.
La EFF sostiene, invece, che l’operazione sia lecita. Il 2 dicembre 2008 ha presentato all’ufficio del Copyright americano una apposita richiesta in cui si chiede che venga riconosciuta espressamente la liceità di questa operazione. L’ufficio del Copyright, infatti, ai sensi del Digital Millennium Copyright Act può decidere di escludere l’applicabilità della normativa sul copyright per comportamenti che rientrano nel concetto di “fair use“ (uso ragionevole). Il testo della richiesta formulata da EFF, molto interessante, è disponibile qui (in lingua inglese).
L’ufficio del Copyright non si è ancora pronunciato ma certo è che un eventuale decisione favorevole sarebbe assolutamente dirompente e, come sostiene l’autore dell’articolo su Wired, farebbe tabula rasa dell’iphone come lo conosciamo oggi. Oggi nessuna software house importante si esporrebbe a vendere software che gira su iphone sprotetti (non essendo chiaro se questa operazione sia o non sia lecita) ma se l’ufficio dovesse proncunciarsi favorevolmente lo scenario cambierebbe radicalmente.
Nel frattempo le statistiche ci dicono che negli USA 1 iphone su 10 (4 milioni sui 40 milioni di iphone venduti) è già stato sprotetto ed il successo di Cydia, lo store creato per gli iphone sprotetti dove possono trovarsi tutti gli applicativi non ammessi sullo store ufficiale, si fa sempre più evidente.
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